martedì 28 luglio 2020

Covid-19 e sospensioni rate condominiali


Le spese condominiali sono disciplinate dagli artt. 1123, 1124, 1126, 1134 del Codice Civile e dagli artt. 63 e 67 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile. 
L'obbligo dei condomini riguarda qualsiasi spesa, escluso le riparazioni per danni, che sono a carico di colui che li ha cagionati.

Secondo il dispositivo dell'art. 1129) del Codice Civile.. :"Quando i condomini sono più di otto, se l'assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario..." ed il dispositivo dell'art. 1130) del Codice Civile recita:"..L’amministratore è obbligato ad eseguire le deliberazioni assembleari e a convocare annualmente l’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale..." ed ancora: "..Egli deve regolamentare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo da assicurarne il miglior godimento a ciascuno dei condomini..." ed infine: "Procede alla riscossione dei contributi ordinari e straordinari, agendo anche coattivamente in caso di mancato pagamento; eroga inoltre le spese necessarie al funzionamento di tutti i servizi condominiali."




In considerazione di quanto sopra, il condomino ha l'obbligo di contribuire alle spese necessarie alla conservazione ed al godimento delle parti comuni dell'edificio  (ex art. 1123 del c.c.).

Di conseguenza, il condomino NON può rifiutarsi di partecipare al pagamento delle proprie quote condominiali di spesa, neanche in un periodo di pandemia come quello attuale: nessuna situazione di emergenza può consentire e legittimare la sospensione dei pagamenti delle rate già approvate e deliberate!
Nessuna norma concede all'amministratore la facoltà di rateizzare le spese condominiali: la facoltà di concedere dilazioni nei pagamenti della quota non compete quindi all'amministratore, ma unicamente all'assemblea (riferimento Tribunale di Roma 13 settembre 2019).

L’art. 1130, n. 3, c. c. attribuisce all'amministratore il potere/dovere di provvedere alla riscossione dei contributi dai condomini.
Inoltre l’art. 63 disp. att. c.c., comma 1, disciplina le modalità con le quali si deve procedere per recuperare le morosità condominiali e stabilisce che per il recupero forzoso dei contributi l’amministratore agisce in giudizio, senza necessità di ottenere l’autorizzazione dell’assemblea e depositando lo stato di ripartizione da questa approvato. 
Ciò significa che devono essere depositati agli atti del giudizio il verbale assembleare al quale è collegato lo stato di riparto definitivo.

Nonostante le possibili difficoltà economiche è inutile quindi chiedere all'amministratore delle facilitazioni che permettano loro di rientrare del proprio debito tramite pagamenti in rate; né tale professionista può mettersi in situazioni di responsabilità che potrebbero portarlo alla revoca.

                                                                                                                AMICO condominio

2 commenti:

  1. Buongiorno, restando in tema di covid-19 vorrei sottoporre un'altra domanda: quante volte é opportuno effettuare la sanificazione degli spazi comuni all'interno e all'esterno del condominio? Grazie per l'attenzione e buon lavoro!

    RispondiElimina
  2. Buongiorno e grazie per la domanda, molto attuale. Data l'importanza del quesito preferisco risponderle direttamente con un post che se vorrà potrà leggere a breve.

    RispondiElimina